Convenzione
Art. 9
In vigore dal 27 dic 1985
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1. Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto autore di reato, presentata in virtù della presente Convenzione, non verrà accolta se lo Stato parte richiesto ha valide ragioni di ritenere che:
a) la domanda di estradizione relativa ad un reato previsto dall' sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche; o;
b) possa essere arrecato pregiudizio alla posizione di detta persona:
i) per una qualunque delle ragioni previste dal comma a) del presente paragrafo, o;
ii) in quanto le autorità competenti dello Stato, che ha diritto ad esercitare i diritti di protezione, non può comunicare con detta persona.
2. Per quanto riguarda i reati definiti - nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati ed accordi di estradizione applicabili tra gli Stati parti vengono modificate tra detti Stati parti nella misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con la presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-9