Convenzione
Art. 11
In vigore dal 27 dic 1985
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1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall' e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-11