Convenzione
Art. 15
In vigore dal 27 dic 1985
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Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati parti di detti trattati; tuttavia uno Stato parte della presente Convenzione non potrà invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non è parte di detti trattati.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-15