Convenzione
Art. 18
In vigore dal 27 dic 1985
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1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-18