Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 dic 1985
.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre 1980, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-17