Convenzione
Art. 19
In vigore dal 27 dic 1985
.
1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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