Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 27 dic 1985
. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
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