ConvenzioneTitolo III

Art. 30

In vigore dal 8 nov 1985
1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all', paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente. 2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque armi in cinque anni, salvo denuncia. 3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee. Essa potrà essere limitata ad uno dei territori ai quali la convenzione aia stata estesa in applicazione dell', paragrafo 2. 4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-30

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