ConvenzioneTitolo III

Art. 33

In vigore dal 8 nov 1985
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-33

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