Art. 1
In vigore dal 8 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-rd-1