Convenzione›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 8 nov 1985
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-26