ConvenzioneTitolo III

Art. 27

In vigore dal 8 nov 1985
1. La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, e all'insieme del territorio della Repubblica francese. 2. In deroga al paragrafo 1: a) la presente convenzione non si applica alle Isole Faeröer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca; b) la presente convenzione non si applica ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori, c) la presente convenzione si applica alle Antille olandesi, se il Regno dei Paesi Bassi fa una dichiarazione a tale effetto. 3. Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee. 4. I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate dai tribunali situati in uno dei territori di cui al paragrafo 2, lettera b) sono considerati come procedimenti pendenti davanti a tali tribunali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo