ConvenzioneTitolo III

Art. 25

In vigore dal 8 nov 1985
Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all', paragrafo 1, esso può domandare al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo