Convenzione

Art. 27

In vigore dal 8 nov 1985
Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo