Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 8 nov 1985
Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-27