Convenzione
Art. 28
In vigore dal 8 nov 1985
Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di:
a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e
dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche;
b) favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di
residenza, e incrementare le relazioni amichevoli;
c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello
stesso Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-28