Convenzione

Art. 28

In vigore dal 8 nov 1985
Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche; b) favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza, e incrementare le relazioni amichevoli; c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello stesso Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo