Convenzione

Art. 29

In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare può esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione consolare. L'esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare è soggetto al consenso dello Stato di residenza. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni consolari un funzionario consolare può rivolgersi direttamente alle autorità competenti della circoscrizione consolare, nonché agli organi centrali, nelle questioni di esclusiva competenza di questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-29

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