Accordo
Art. 27
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
In vigore dal 8 nov 1985
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-27