Accordo

Art. 27

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

In vigore dal 8 nov 1985
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-27

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FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo