Accordo
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 8 nov 1985
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno Stato contraente comunicherà allo altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avrà effetto:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e stata prelevata.
La presente disposizione non è intesa a limitare in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine e favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso è un residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-29