Accordo
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 8 nov 1985
DENUNCIA
Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è entrato in vigore l'Accordo.
In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.
In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-30