Accordo

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 8 nov 1985
DENUNCIA Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia; b) in Malaysia: con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti. In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione. Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DENUNCIA (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo