Art. 27 · FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
Accordo

Art. 27

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FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

In vigore dal 8 nov 1985
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607#art-a-27