ProtocolloTitolo II

Art. 3

In vigore dal 28 ago 1985
Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-3

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