Protocollo›Titolo II
Art. 3
15 / 19In vigore dal 28 ago 1985
Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica ellenica
abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun
dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle
seguenti date:
- 1 gennaio 1983;
- 1 gennaio 1984;
- 1 gennaio 1985;
- 1 gennaio 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-3