ProtocolloTitolo II

Art. 5

In vigore dal 28 ago 1985
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986; 2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980. 3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione introdotte a partire dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite.
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