Protocollo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 28 ago 1985
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto
equivalente a dazi doganali sui prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore del presente protocollo,
ciascuna tassa è ridotta al 90% dell'aliquota di base;
- il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80%
dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle
seguenti date:
- 1 gennaio 1983;
- 1 gennaio 1984;
- 1 gennaio 1985;
- 1 gennaio 1986;
2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni
previste dal paragrafo 1 è, per ciascun prodotto, quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.
3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione
introdotte a partire dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-5