Protocollo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 28 ago 1985
Se la Repubblica ellenica sospende o riduce prima delle scadenze
prestabilite i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunità a Nove, essa sospende o riduce nella stessa misura anche i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-6