Protocollo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 28 ago 1985
Il dazio di base cui devono applicarsi le successive riduzioni
previste dall' è, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1 luglio 1980.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-4