Protocollo›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 28 ago 1985
I testi degli accordi di cui all', redatti in lingua
greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-25;448#art-p-2