Protocollo
Art. 6
In vigore dal 27 giu 1985
Nell'articolo XI dell'Accordo:
a) il paragrafo 1 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. I contributi annui dei Governi contraenti sono espressi in dollari USA".
b) il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Ciascuno dei Governi contraenti effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline, o, se il Governo dell'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sarà determinata dal Consiglio, sentiti i Governi interessati".
c) il paragrafo 4 è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-6