Protocollo
Art. 5
In vigore dal 27 giu 1985
Nell'articolo IX dell'Accordo:
a) il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo dell'Islanda secondo i termini del paragrafo I dell'articolo VIII sono state stabilite in conformità alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non può, per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformità alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo dell'Islanda tratterà tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso".
b) nel paragrafo 3, le parole "a far data dall'anno 1957" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-5