Protocollo

Art. 8

In vigore dal 27 giu 1985
L'articolo XIV dell'Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo XIV. - Il Governo dell'Islanda attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformità alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo dell'Islanda in conformità alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo dell'Islanda non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini islandesi".
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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-8

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