Protocollo
Art. 7
In vigore dal 27 giu 1985
Nell'articolo XIII dell'Accordo, il paragrafo 2 è soppresso e sostituito delle seguenti disposizioni:
"2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio può, d'accordo con il Governo dell'Islanda, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli già specificati all'Allegato i qui accluso, così come nuove spese del capitale relative a detti servizi, purchè una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno ai 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o
b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i governi contraenti; o
c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6, a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-7