Protocollo
Art. 1
In vigore dal 27 giu 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.
PROTOCOLLO
per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956
I GOVERNI sottoscritti, parti dell'Accordo sul finanziamento
collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto
a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato
"l'Accordo"),
CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo,
HANNO DECISO quanto segue:
L'articolo V dell'Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato in conformità agli Allegati II e III del presente Accordo, non può superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-1-2