Protocollo

Art. 1

In vigore dal 27 giu 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 I GOVERNI sottoscritti, parti dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo, HANNO DECISO quanto segue: L'articolo V dell'Accordo è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato in conformità agli Allegati II e III del presente Accordo, non può superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI".
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302#art-p-1-2

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