Art. 64
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
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L'articolo stabilisce cosa accade quando viene notificata una decisione di affrancazione e viene determinato il relativo indennizzo. I soggetti interessati hanno trenta giorni dalla notifica del provvedimento per comunicare l'eventuale rifiuto della somma stabilita. Se l'indennizzo viene rifiutato, la controversia viene gestita secondo il procedimento giudiziale previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
La norma disciplina la gestione del disaccordo sull'indennizzo dovuto per le affrancazioni, fissando tempi certi per contestarlo. In questo modo si garantisce il passaggio a una procedura giudiziale nei casi in cui l'indennizzo venga rifiutato.
Si applica ai soggetti nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti della medesima legge.
Un soggetto riceve la notifica di un provvedimento di affrancazione che prevede una determinata somma a titolo di indennizzo. Ritenendo l'importo non adeguato, comunica il proprio rifiuto entro trenta giorni dalla notifica. A seguito del rifiuto, la quantificazione e la definizione della questione passano al procedimento giudiziale disciplinato dalla legge n. 607 del 1966.
Obbligo di comunicare l'eventuale rifiuto dell'indennizzo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di rifiuto, applicazione del procedimento giudiziale previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.