Art. 64

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607. Nota all', secondo comma: La legge 22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". Gli e seguenti prevedono il procedimento giudiziale da applicare nel caso di rifiuto dell'indennizzo da parte dei soggetti nei cui confronti è prevista l'affrancazione.
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In sintesi

L'articolo stabilisce cosa accade quando viene notificata una decisione di affrancazione e viene determinato il relativo indennizzo. I soggetti interessati hanno trenta giorni dalla notifica del provvedimento per comunicare l'eventuale rifiuto della somma stabilita. Se l'indennizzo viene rifiutato, la controversia viene gestita secondo il procedimento giudiziale previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la gestione del disaccordo sull'indennizzo dovuto per le affrancazioni, fissando tempi certi per contestarlo. In questo modo si garantisce il passaggio a una procedura giudiziale nei casi in cui l'indennizzo venga rifiutato.

A chi si applica

Si applica ai soggetti nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti della medesima legge.

Esempio pratico

Un soggetto riceve la notifica di un provvedimento di affrancazione che prevede una determinata somma a titolo di indennizzo. Ritenendo l'importo non adeguato, comunica il proprio rifiuto entro trenta giorni dalla notifica. A seguito del rifiuto, la quantificazione e la definizione della questione passano al procedimento giudiziale disciplinato dalla legge n. 607 del 1966.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicare l'eventuale rifiuto dell'indennizzo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di rifiuto, applicazione del procedimento giudiziale previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Domande frequenti

Entro quale termine deve essere comunicato il rifiuto dell'indennizzo?Il rifiuto deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data in cui viene notificato il relativo provvedimento di affrancazione.
Cosa succede se il soggetto destinatario rifiuta l'indennizzo?In caso di rifiuto si applica il procedimento giudiziale previsto dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Quale materia disciplina la legge 22 luglio 1966, n. 607 richiamata dalla norma?La legge n. 607 del 1966 reca norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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