Art. 67

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale. I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1 luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.
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