Art. 61
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
In vigore dal 3 giu 1985
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli , mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all', secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-61