Art. 61

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli , mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all', secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
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