Art. 57

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti. Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo. Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da: il Presidente, designato dal Ministro dell'interno; il Direttore generale degli affari dei culti; 2 componenti designati dal Ministro dell'interno; 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali; 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222#art-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo