Art. 60

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente e dei patrimoni di cui all', ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all', secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607. Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati. Nota agli , secondo comma, e 61, secondo comma: La legge 22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". L', secondo comma, di detta legge prevede: "I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrispondenti nell'ultimo quinquennio".
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