Art. 63
LEGGE 20 maggio 1985, n. 222
In vigore dal 3 giu 1985
L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli , sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.
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