Art. 64 · LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Art. 64

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

In vigore dal 3 giu 1985
I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607. Nota all', secondo comma: La legge 22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". Gli e seguenti prevedono il procedimento giudiziale da applicare nel caso di rifiuto dell'indennizzo da parte dei soggetti nei cui confronti è prevista l'affrancazione.
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