Accordo›Capo VI
Art. 18
Conti finanziari
In vigore dal 21 mar 1985
Conti finanziari
1. Vengono tenuti due conti:
a) conto amministrativo e
b) conto speciale.
2. Il Direttore esecutivo è responsabile dell'amministrazione dei due conti, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio nel proprio regolamento interno.
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