AccordoCapo VI

Art. 21

Conto amministrativo

In vigore dal 21 mar 1985
Conto amministrativo 1. Le spese necessarie per la gestione del presente accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, calcolati a norma dei paragrafi 3 - 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, al Comitato progetti, nonché ai comitati e ai gruppi di lavoro di cui all', paragrafo 2, sono a carico dei membri interessati. Qualora un membro chieda all'Organizzazione la prestazione di servizi speciali, il Consiglio può chiedere a tale membro di pagare le spese corrispondenti. 3. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro. 4. Per ogni esercizio il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo viene calcolato in base alla proporzione esistente, al momento dell'approvazione del bilancio amministrativo di tale esercizio, fra il numero di voti di questo membro e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, nè della ridistribuzione dei voti che può risultarne. 5. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero dei voti ad esso assegnato e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati. 6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data stabilita dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio finanziario durante il quale accedono all'Organizzazione sono esigibili sin dal giorno della loro adesione. 7. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro due mesi dalla data in cui il suo contributo diventa esigibile in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, dopo due mesi dalla data della richiesta, il membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, gli viene chiesto di fornire le ragioni della propria insolvenza. Se, allo scadere di sei mesi dalla data fissata per il pagamento della quota, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, i suoi diritti di voto sono sospesi, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale. Se, entro un mese dalla data della sospensione dei diritti di voto, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, il Consiglio sospende tutti i diritti conferiti a tale membro a norma dell'accordo sino al versamento integrale della sua quota, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 7 del presente articolo continua ad essere tenuto al pagamento del proprio contributo.
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