AccordoCapo VI

Art. 22

Conto speciale

In vigore dal 21 mar 1985
Conto speciale 1. Nell'ambito del conto speciale vengono tenuti due sottoconti: a) il sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, e b) il sottoconto per i progetti. 2. Tutte le spese a titolo del sottoconto per la fase preparatoria dei progetti sono rimborsate con i fondi del sottoconto per i progetti, se questi ultimi vengono successivamente approvati e finanziati. Se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non riceve alcun fondo destinato al sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, esso riesamina la situazione e prende i provvedimenti opportuni. 3. Tutte le entrate attinenti a determinati progetti identificabili sono messe in conto speciale. Tutte le spese sostenute per tali progetti, comprese la remunerazione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono imputate al conto speciale. 4. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono: a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito; b) organismi internazionali e regionali di finanziamento, vale a dire il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca africana per lo sviluppo, ecc., e c) contributi volontari. 5. Con votazione speciale il Consiglio può stabilire le condizioni e modalità in base alle quali, nei tempi e nelle circostanze opportune, intende patrocinare progetti relativi a crediti di finanziamento, qualora uno o più membri si assumano volontariamente e integralmente gli obblighi e le responsabilità relative. L'Organizzazione non assume alcun obbligo nei confronti di tali crediti. 6. Il Consiglio può nominare e patrocinare un ente, con il consenso di quest'ultimo, compresi uno o più membri, incaricato di ricevere crediti per il finanziamento di progetti approvati ed assumere tutti gli obblighi inerenti, salvo il caso in cui l'Organizzazione si riservi il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire il progetto così finanziato dopo la sua attuazione. L'Organizzazione non è responsabile delle garanzie fornite da membri singoli o da altri enti. 7. A motivo dell'appartenenza all'Organizzazione, nessun membro può essere considerato responsabile degli obblighi derivanti dall'assunzione o dalla concessione di un prestito da parte di un altro membro o di un ente nell'ambito dei progetti. 8. Qualora all'Organizzazione pervenga un'offerta volontaria di fondi, di cui non sia precisata la destinazione, il Consiglio ha facoltà di accettare l'offerta. Tali fondi possono essere utilizzati per le attività della fase preparatoria dei progetti, nonché per i progetti approvati. 9. Il direttore esecutivo si impegna ad ottenere, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti adeguati e sicuri per i progetti approvati da quest'ultimo. 10. Le risorse del conto speciale devono essere impiegate unicamente per i progetti approvati oppure per le attività relative alla fase preparatoria dei progetti. 11. Le quote versate per determinati progetti approvati vengono impiegate unicamente per i progetti ai quali erano originariamente destinate, salvo diversa decisione del Consiglio d'accordo con chi ha versato il contributo. Dopo la realizzazione del progetto, l'Organizzazione restituisce a chi ha contribuito a determinati progetti il saldo di eventuali fondi rimanenti proporzionalmente alla quota di ciascuno rispetto al totale dei contributi originariamente versati per il finanziamento del progetto, salvo diverso accordo con gli interessati. 12. Se lo ritiene necessario, il Consiglio può sottoporre a revisione il conto finanziario e il conto speciale.
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