Accordo›Capo IV
Art. 16
Direttore esecutivo e personale
In vigore dal 21 mar 1985
Direttore esecutivo e personale
1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo con votazione speciale.
2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'organizzazione ed è responsabile nei confronti del Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento definito dal Consiglio. Nella prima sessione il Consiglio stabilisce il numero dei funzionari amministrativi e professionali che il direttore esecutivo può nominare per il primo periodo quinquennale. Il personale viene assunto in diverso fasi. Eventuali modifiche del numero dei funzionari amministrativi e professionali devono essere stabilite dal Consiglio con votazione speciale. Il personale è responsabile nei confronti del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della iuta, o in attività commerciali affini.
6. Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo ed il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro, nè da alcuna autorità esterna alla Organizzazione. Essi si astengono da ogni azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali, responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
Storico versioni
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