AccordoCapo IV

Art. 15

Ammissione di osservatori

In vigore dal 21 mar 1985
Ammissione di osservatori Il Consiglio può invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli , aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualità di osservatore.
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