Accordo›Capo IV
Art. 15
Ammissione di osservatori
In vigore dal 21 mar 1985
Ammissione di osservatori
Il Consiglio può invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli , aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualità di osservatore.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-15