Accordo›Capo IV
Art. 14
Cooperazione con altre organizzazioni
In vigore dal 21 mar 1985
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Centro commerciale internazionale UNCTAD/GATT (ITC), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), avvalendosi delle strutture e dei servizi da esse offerti, nonché della loro competenza. Qualora ritenga che tali strutture, servizi e competenze siano insufficienti o inadeguati ai fini dell'efficace funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio, se le circostanze lo giustificano, interviene affinché i lavori necessari vengano svolti in modo efficace, eventualmente dall'Organizzazione per proprio conto.
2. Il Consiglio può prendere tutte le disposizioni opportune per consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD, nonché la FAO, le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative al fine di cooperare con esse.
3. In considerazione della funzione specifica assegnata all'UNCTAD nel settore degli scambi internazionali di prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
Storico versioni
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