AccordoCapo IV

Art. 9

Sessioni del consiglio

In vigore dal 21 mar 1985
Sessioni del consiglio 1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'annata della iuta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta a) del direttore esecutivo, d'accordo con il presidente del Consiglio; oppure b) della maggioranza dei membri esportatori o della maggioranza dei membri importatori; oppure c) dei membri che detengono almeno 500 voti. 3. Salvo diversa decisione del Consiglio, presa con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Qualora, su invito di un membro, il Consiglio si riunisca in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano. 4. La data delle sessioni e il corrispondente ordine del giorno vengono comunicati ai membri dal direttore esecutivo con almeno 30 giorni d'anticipo, fatta, eccezione per i casi urgenti, in cui la comunicazione deve essere effettuata con almeno 7 giorni d'anticipo.
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