Convenzione

Art. 23

Metodo per evitare la doppia imposizione

In vigore dal 13 feb 1985
. (Metodo per evitare la doppia imposizione) La doppia imposizione sarà eliminata come segue: 1. Per quanto concerne la Iugoslavia: a) se un residente della Iugoslavia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Iugoslavia può, fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio; b) se un residente della Iugoslavia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Iugoslavia può portare in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia. 2. Per quanto concerne l'Italia: a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Iugoslavia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Iugoslavia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo; b) tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento del reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Se, in conformità delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, detto Stato può, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sul restante reddito o patrimonio del residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero stati esentati. 4. Se un residente dell'Italia riceve utili in Iugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un esercizio in comune con una impresa iugoslava l'Italia deve concedere a questo residente un credito d'imposta sull'imposta italiana relativa a tali utili, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fino all'ammontare dell'imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione iugoslava. L'ammontare del credito d'imposta non potrà, tuttavia, eccedere il 25 per cento.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-23

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