Convenzione

Art. 21

Altri redditi

In vigore dal 13 feb 1985
. (Altri redditi) 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il reddito è imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-21

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