Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 13 feb 1985
. (Pensioni) 1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario della pensione. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni tono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. - Le pensioni che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-18

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