Convenzione
Art. 26
Scambio di informazioni
In vigore dal 13 feb 1985
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(Scambio di informazioni)
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali.
Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od autorità (ivi compresa l'autorità giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle competenti autorità di uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-26